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Gli Operatori di Microcredito, che svolgono la loro attività a favore delle imprese, possono concedere finanziamenti finalizzati a favorire l’avvio o l’esercizio di microimprese.
L’erogazione del finanziamento è accompagnata dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio sia in fase istruttoria sia durante il periodo di rimborso.
Le caratteristiche tecniche dei finanziamenti, le finalità e i relativi beneficiari per ciascuna tipologia di microcredito sono disciplinati dal D.M 176/2014 e le successive modificazioni.
Per approfondire questo argomento consulta le caratteristiche del microcredito .
L’Operatore di Microcredito deve essere iscritto nell’elenco ex art. 111 TUB e tenuto dalla Banca d’Italia.