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Il Decreto Cura Italia (Decreto Legge 18/20) prevede una serie di potenziamenti e tutele per superare la pandemia di Covid-19 e tra le altre cose, importanti e numerose misure di intervento straordinario per il sostegno economico di artigiani, microimprese e PMI italiane.

Di rilevanza è il titolo III, misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, art. 49 ( Fondo centrale di garanzia per PMI) e art. 51 ( Misure di contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui l’art. 112 del TUB)

Leggi qui il Decreto completo.

Cosa prevede il Decreto Cura Italia per i microimprenditori e le PMI

Alcuni di questi interventi del Decreto Cura Italia in particolare per quanto riguarda il Fondo di Garanzia PMI, in particolare, hanno una durata di 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, invece altri hanno carattere strutturale.

Per quanto riguarda l’attività di concessione di Microcredito del Decreto Cura Italia ai sensi dell’art.111 del Testo Unico Bancario, le principali novità riguardano soprattutto:

L’aumento dell’importo massimo finanziabile  da 25.000 a 40.000 euro e non ci sia assistenza per garanzie reali (art. 13, comma 9, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40). Quindi per l’attuazione della seguente misura è necessario il relativo adeguamento del D.M. 176/2014 da parte del Ministero Economia e Finanze.

L’accesso al Fondo di Garanzia PMI  per le operazioni di credito con copertura della garanzia nella misura dell’80%, da parte di banche ed altri intermediari finanziari concesse agli Operatori di Microcredito e infine destinate alla concessione di microcredito a start-up e giovani imprese.

Si tratta di aggiornamenti importanti tesi a rendere gli Operatori di Microcredito attori protagonisti dell’attività di sostegno al tessuto microimprenditoriale italiano, in questo particolare momento di emergenza e per il prossimo futuro.