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Nuovo accordo fra ABI e Imprese per allungare i finanziamenti o sospendere i mutui fino a 12 mesi: adesioni dal 1 gennaio 2019.

Dal primo gennaio 2019 le PMI potranno sospendere o allungare i mutui in base al nuovo accordo per il credito siglato da ABI e associazioni imprenditoriali; fino al 2018 resta in vigore il vecchio accordo 2015, che è stato prorogato.
L’intesa è stata siglata il 15 novembre scorso e ripropone la misura “Imprese in Ripresa” con alcune rimodulazioni, rafforzando la collaborazione tra le parti per mettere a punto iniziative di matrice europea e internazionale che impattino sull’accesso al credito delle imprese.

Accordo per il Credito 2019

ABI – Ass. Imprenditoriali

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Il nuovo accordo prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e di allungare la scadenza dei finanziamenti.
Possono utilizzarlo le MPMI che operano in Italia, senza distinzione fra settori di attività.
Il finanziamento di cui si chiede la ridefinizione doveva essere già in corso al 15 novembre 2018.
Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
Attenzione: sono esclusi i mutui per i quali erano già state concesse la sospensione o l’allungamento nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Resta ferma l’autonomia di valutazione delle banche in fase di istruttoria e di impostazione dell’operazione.

La procedura prevista è relativamente snella:

si presenta la domanda all’istituto di credito prescelto (fra quelli che aderiscono alla convenzione, ovvero gli stessi già inseriti nei precedenti accordi più eventuali nuove adesioni), che risponderà entro 30 giorni. Le domande si possono presentare dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Fino al prossimo 31 dicembre è comunque possibile presentare la domanda di sospensione e allungamento mutuo in base alle precedenti regole fissate dall’accordo 2015.
La sospensione può durare al massimo 12 mesi.

Il tasso di interesse

può essere aumentato rispetto al contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione, fino a un massimo di 60 punti base.
Alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione.

L’allungamento può invece essere concesso in relazione a mutui, finanziamenti a breve termine e credito agrario di conduzione, con o senza cambiali, in essere al 15 novembre scorso. Il periodo massimo di allungamento è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione i limiti sono rispettivamente a 270 e a 120 giorni. Il tasso di interesse può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione, l’importo della rata di ammortamento deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.

Per quanto riguarda infine il rafforzamento della cooperazione fra banche e imprese, è previsto un confronto per arrivare entro il primo trimestre 2019 a misure condivise per stimolare il credito alle imprese. E’ anche costituito il Tavolo di Condivisione interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (CIRI) per la definizione di posizioni ed iniziative comuni sui temi rilevanti per banche e imprese italiane nell’ambito della regolamentazione finanziaria europea e internazionale.